Regesto
Art. 13 cpv. 1 e art. 14 cpv. 1 lett. a LAI ; art. 2 cpv. 3 OIC; art. 42 e 42ter cpv. 3 LAI ; provvedimenti sanitari in caso d'infermitą congenita.
Le misure messe in atto per la cura a domicilio, la cui esecuzione non richiede alcuna qualifica professionale di natura sanitaria, non costituiscono dei provvedimenti sanitari ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 14 cpv. 1 lett. a LAI e l'art. 2 cpv. 3 OIC, ma possono dar luogo, se del caso, a un assegno per grandi invalidi e a un supplemento per cure intensive (consid. 7 e 10).