Regesto
Art. 41 LAI e cifra 357.1 cpv. 1 delle Direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sull'invaliditā e sulla grande invaliditā. Se l'autoritā di vigilanza impartisce nuove istruzioni, le decisioni rese conformemente a quelle precedenti possono essere adeguate nel futuro alla nuova prassi se essa č favorevole all'assicurato.
Altrimenti di principio deve essere riconosciuto un diritto acquisito all'assicurato.