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Regesto

Art. 19 cpv. 3 LAV; art. 4 CEDU; art. 15 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani (CLTEU); indennizzo LAV; richiesta di risarcimento del danno materiale; salario non percepito in caso di tratta di esseri umani.
L'art. 19 cpv. 3 LAV esclude l'indennizzo dei danni materiali e/o economici. Di conseguenza, la vittima della tratta di esseri umani non puņ ottenere un indennizzo per il tramite della LAV per i salari non percepiti (consid. 3).
Attualmente, l'art. 4 CEDU, anche se interpretato alla luce dell'art. 15 CLTEU, non prevede l'obbligo dello Stato di indennizzare le vittime della tratta di esseri umani per i salari non percepiti (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 19 cpv. 3 LAV, art. 4 CEDU