Regesto
Fabbricazione di medicamenti. Convenzione intercantonale per il controllo dei medicamenti. Libertā di commercio e d'industria.
La convenzione non impedisce ai Cantoni di vietare sul loro territorio la vendita di medicamenti approvati dall'ufficio intercantonale di controllo (consid. 3).
Se la vendita di vecamina e delle sostanze medicinali che la contengono č autorizzata nelle farmacie, e se tale vendita non č subordinata che all'obbligo (rigoroso) di produrre una ricetta medica,il divieto generale di fabbricare nel Cantone queste sostanze viola il principio della proporzionalitā e, pertanto, l'art. 31CF; la salute pubblica č sufficientemente protetta se la fabbricazione č fatta dipendere da una autorizzazione, se al fabbricante si prescrive di tenere un esatto controllo del quantitativo prodotto, tenuto in deposito e spedito, e se gli č permessa la vendita solo ai medici e ai farmacisti diplomati (consid. 6).