Regesto
Art. 47 cpv. 1 LAVS.
- Esiste onere troppo grave ai sensi della norma citata quando i due terzi del reddito computabile (cui deve essere aggiunta se del caso parte della sostanza) non raggiungono il limite fissato dall'art. 42 cpv. 1 LAVS aumentato del 50% (consid. 2; precisazione redazionale di DTF 107 V 79).
- Per decidere se esiste onere troppo grave sono da computare anche reddito e sostanza del coniuge quando la richiesta di condono ha per oggetto la restituzione di una rendita di orfano di cui beneficiava il figlio di primo letto dell'altro coniuge (consid. 3a).