Regesto
Art. 1 cpv. 2 LBI e art. 67 n. 3 cpv. 2 OG; diritto dei brevetti; attivitą inventiva; esame dei fatti di natura tecnica accertati dall'autoritą cantonale da parte del Tribunale federale mediante perizia.
Ammissibilitą di domande volte ad ottenere che vengano presi in considerazione fatti e mezzi di prova nuovi dopo che il Tribunale federale ha ordinato una perizia (consid. 1).
Valutazione dell'attivitą inventiva: nozione di non evidenza e di esperto medio (consid. 2).