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Regesto

Art. 73 cpv. 1 DPA; rinvio a giudizio nella procedura penale amministrativa in assenza di una decisione passata in giudicato circa l'obbligo di pagamento o di restituzione.
Nei casi in cui la questione pregiudiziale relativa all'obbligo di pagamento o di restituzione non possa (pił) essere decisa tramite una procedura amministrativa, gli atti possono essere trasmessi al pubblico ministero competente all'attenzione del giudice penale competente sulla base dell'art. 73 cpv. 1 prima frase DPA anche in assenza di una decisione passata in giudicato circa l'obbligo di pagamento o di restituzione (consid. 2.4).

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Articolo: Art. 73 cpv. 1 DPA