Regesto
Art. 4 CF; art. 9 cpv. 3 cost. cant.; utilizzazione di prove ottenute illegalmente; inviolabilitŕ del domicilio.
Quando una prova č stata ottenuta in modo illegale, la sua utilizzazione č inammissibile solo se era impossibile procurarsela con un mezzo conforme al diritto. Pertanto, se č stata al riguardo violata una norma di procedura, non destinata nč propria ad impedire l'assunzione d'una prova, non ne consegue che questa debba rimanere inutilizzata (in concreto: perquisizione della dimora dell'incolpato in assenza di lui e del suo rappresentante).