Regesto a
Domanda di assunzione di prove a titolo cautelare (art. 158 CPC); decisione incidentale sulla competenza per ordinare questo provvedimento.
La via di ricorso contro una tale decisione segue quella della causa di merito. Possono essere invocate solo le censure previste all'art. 98 LTF, e cioč la violazione di diritti costituzionali (consid. 1).
Regesto b
Foro dei provvedimenti cautelari (art. 13 CPC).
Questa disposizione, secondo il suo chiaro tenore, istituisce due fori alternativi: uno al foro della causa principale, l'altro al luogo di esecuzione del provvedimento richiesto. Non č arbitrario dedurne che il foro del luogo di esecuzione non č riservato ai soli casi urgenti. I lavori preparatori rivelano che il legislatore aveva rinunciato a introdurre una tale limitazione nell'art. 33 LForo, norma che corrisponde all'art. 13 CPC (consid. 2).