Regesto
- Nella misura in cui prevede che l'assicurazione per l'invaliditā non assume le spese d'uso e di manutenzione degli apparecchi acustici, l'art. 7 cpv. 3, ultima frase OMAI (nel tenore vigente dal 1o gennaio 1997), non eccede i limiti dell'ordinamento legale definito dall'art. 21 LAI.
- La mancata assunzione delle spese d'uso e di manutenzione degli apparecchi acustici č invece costitutiva di una disparitā di trattamento non giustificata da motivi seri e oggettivi, quando si osservi che l'assicurazione per l'invaliditā prende a carico simili spese per gli altri mezzi ausiliari.