Regesto
Art. 23 cpv. 1, 25 cpv. 3 LAM.
- Quando l'assicurato connota nello stesso tempo una diminuzione della capacitā di guadagno e una menomazione dell'integritā fisica o psichica, si indennizzano cumulativamente - con l'assegnazione di una sola rendita - i due danni e non solo quello preponderante (cambiamento della giurisprudenza; consid. 2).
- In tale caso la menomazione dell'integritā deve essere indennizzata aumentando la rendita di invaliditā, da calcolare secondo l'art. 24 LAM, di un supplemento in franchi variante secondo il tasso del danno (consid. 3).