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Regesto

Art. 68 cpv. 3 LTF; spese ripetibili all'assicurazione malattie vincente.
La sola circostanza che una procedura abbia per oggetto l'ineconomicitą delle attivitą di un medico ("polipragmasia") non costituisce un motivo per imporre alla parte soccombente il pagamento delle spese di patrocinio in favore dell'assicurazione malattie vincente (cambiamento di prassi; consid. 7.3.1-7.3.4).

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Articolo: Art. 68 cpv. 3 LTF