Regesto
Art. 4 Cost.; applicazione dell'art. 53 LEF alla procedura di fallimento senza preventiva esecuzione.
L'art. 53 LEF č applicabile alla procedura di fallimento senza preventiva esecuzione. In tal caso, č competente il giudice del luogo ove č intimata la citazione per l'udienza di fallimento, anche se il debitore cambia poi domicilio.