Regesto
Inosservanza dei doveri in caso d'infortunio della circolazione; fuga dal luogo dell'incidente dopo aver ucciso o ferito una persona. Art. 92 cpv. 2 LCStr.
1. Una persona č "ferita" ai sensi dell'accennata norma giā quando subisce lievi contusioni o escoriazioni (consid. 1).
2. Si dā alla fuga il conducente che non si ferma di persona sul luogo dell'infortunio (consid. 2). Se egli medesimo č ferito, sarā liberato dall'accusa di fuga solo quando, prima di allontanarsi, abbia adempiuto tutti i suoi doveri nell'ambito e nei limiti delle sue possibilitā (consid. 3).