Regesto a
Art. 39 cpv. 1 LAI; art. 42 LAVS; art. 23 segg. CC; art. 13 LPGA; nozioni di domicilio e dimora abituale.
Il diritto a una rendita straordinaria dell'assicurazione invalidità è subordinata alla doppia condizione del domicilio e della dimora abituale in Svizzera. Differenza tra la nozione di domicilio a norma degli art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 cpv. 1 prima frase CC e quella di dimora abituale a norma dell'art. 13 cpv. 2 LPGA (consid. 5).
Regesto b
Art. 39 cpv. 1 LAI; art. 42 LAVS; art. 8 e Allegato II ALC; art. 7, 70 e Allegato X del Regolamento (CE) n. 883/2004; esportazione di una rendita straordinaria dell'assicurazione invalidità.
Una rendita straordinaria dell'assicurazione invalidità è una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo a norma dell'art. 70 del Regolamento (CE) n. 883/2004. Essa non è soggetta al principio dell'esportazione delle prestazioni nel senso previsto dall'art. 7 del Regolamento (CE) n. 883/2004 (consid. 7).
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