Regesto
Art. 8 cpv. 3 lett. a, art. 13 cpv. 1, art. 14 cpv. 1 e 2, art. 51 cpv. 1 LAI, art. 90 cpv. 1, 2, 3, 4 OAI.
Se il trattamento dell'infermitā congenita di un bambino richiede necessariamente un soggiorno stazionario in ospedale lontano dal domicilio, la madre che lo allatta ha diritto di principio ad un'indennitā di viaggio per le visite fatte al figlio ogni tre giorni.
Qualora l'allattamento costituisca provvedimento d'importanza vitale, l'assicurazione per l'invaliditā č tenuta ad assumere le spese di viaggio per le visite necessarie quotidianamente e ad accordare un eventuale viatico.