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Regesto

Art. 73 LPP, art. 1 cpv. 3, art. 5 cpv. 1 e 2, art. 56 PA, art. 97 cpv. 1 e art. 128 OG: provvedimenti d'urgenza in sede di procedura di azione innanzi all'autorità giudiziaria di primo grado; ricevibilità del ricorso di diritto amministrativo avverso la decisione incidentale emanata da essa autorità.
- Nell'ambito della procedura di azione davanti all'autorità giudiziaria di prima istanza non può, in assenza di un provvedimento cui possa essere data attuazione, entrare in linea di conto una misura sospensiva; in simile ipotesi la via da seguire è quella del decreto di misure provvisionali positive (consid. 3).
- Nella norma di cui all'art. 56 PA è ravvisabile la base di diritto federale da prendere a fondamento per disporre misure provvisionali nella procedura innanzi al giudice di prime cure in materia di previdenza professionale ai sensi della LPP, quand'anche questa legge preveda quale via di diritto quella dell'azione (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 56 PA, Art. 73 LPP, art. 97 cpv. 1 e art. 128 OG