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Regesto

Art. XIII par. 1 lett. b AAP 2012; art. 21 cpv. 2 lett. c LAPub e CIAP 2019; art. 8 cpv. 1 lett. c del previgente regolamento di applicazione della legge vodese sui mercati pubblici; legittimazione ricorsuale e onere della prova dell'assenza di un'alternativa adeguata in caso di aggiudicazione mediante incarico diretto (cambiamento della giurisprudenza).
Quadro giuridico applicabile (consid. 3) e posizioni dell'autorità precedente e della ricorrente (consid. 4 e 5.5).
In caso di aggiudicazione mediante incarico diretto, la legittimazione ricorsuale spetta alle imprese che rendono verosimile la loro reale capacità e la loro disposizione a presentare un'offerta in relazione con l'oggetto dell'appalto in caso di accoglimento del loro ricorso (conferma della giurisprudenza su questo punto preciso; consid. 5.2-5.4). Incombe invece al committente fornire la prova della mancanza di un'alternativa adeguata quando l'aggiudicazione mediante incarico diretto si fonda su tale mancanza (cambiamento di giurisprudenza; consid. 5.5-5.10).
Conferma nel caso di specie dell'annullamento di un'aggiudicazione mediante incarico diretto poiché il committente non ha provato l'inesistenza di un'alternativa adeguata (consid. 6).