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Regesto

Arbitrato internazionale; competenza del tribunale arbitrale (art. 190 cpv. 2 lett. b LDIP); arbitrabilità; autonomia della clausola arbitrale; carattere relativo della capacità di discernimento.
L'arbitrabilità è una condizione di validità della convenzione di arbitrato e quindi della competenza degli arbitri. Nel suo senso oggettivo, questo termine designa le cause suscettibili di essere decise tramite un arbitrato (arbitrabilità ratione materiae). Nel suo senso soggettivo (arbitrabilità ratione personae) si riferisce alla capacità delle parti di concludere una convenzione di arbitrato (consid. 7.2.1).
Nella misura in cui la capacità di discernimento è una nozione relativa, che va apprezzata concretamente in relazione a un atto determinato (carattere relativo della capacità di discernimento) in funzione della sua natura e della sua importanza, la nullità eventuale del contratto principale in ragione dell'incapacità di discernimento di una parte non si ripercuote obbligatoriamente sulla clausola arbitrale inseritavi. Si possono in effetti concepire casi in cui una persona dispone del discernimento necessario per afferrare il senso e la portata di una tale clausola ma non del contratto principale, e inversamente (consid. 7.6.1; precisazione della giurisprudenza).

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referenza

Articolo: art. 190 cpv. 2 lett. b LDIP