Regesto
Fallimento. Realizzazione di un fondo prima della liquidazione della procedura di collocazione relativa ai suoi oneri ipotecari (art. 128 cpv. 2 RFF). Reclamo contro l'amministrazione del fallimento che respinge, perchè prematura, una istanza di vendita a trattative private.
1. Termine di reclamo (art. 17 cpv. 2 LEF). L'art. 63 LEF non è applicabile nella procedura di fallimento. Denegata o ritardata giustizia (art. 17 cpv. 3 LEF).? Il rifiuto provvisorio di disporre una richiesta misura di realizzazione, può costituire ritardata giustizia.
2. Qualità per presentare reclamo. Il debitore ha qualità per impugnare decisioni prese dall'amministrazione del fallimento e deliberazioni dei creditori riguardo alla realizzazione dell'attivo, soltanto se dette decisioni ledono i suoi diritti e interessi giuridicamente protetti. Quando ne è il caso? Per una società anonima in fallimento, hanno qualità per agire in tali casi gli organi sociali (art. 740 cpv. 5 CO), ma non i singoli azionisti.
3. Condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione prevista nell'art. 128 cpv. 2 RFF. Questa autorizzazione deve essere concessa qualora esista una seria offerta d'acquisto a un prezzo che permetta di coprire le spese e i debiti della massa, nonchè di tacitare interamente i debiti che sono stati notificati nel fallimento e non ancora scartati mediante decisione passata in giudicato. In tal caso, la realizzazione può aver luogo non soloper mezzo dell'incanto, ma anche a trattative private (consid. 3 e 4).
4. Per la vendita a trattative private al prezzo suesposto non occorre il consenso dei creditori; questi e, se si tratta del fallimento di una società anonima, tutti gli azionisti, devono tuttavia aver la possibilità di offrire un prezzo più elevato (consid. 5 e 6).
5. Particolarità della procedura (consid. 7 e 8).