Regesto
Art. 16 cpv. 2 Cost.; art. 10 CEDU; art. 19 Patto ONU II; art. 116 LTF; § 49 della legge cantonale zurighese sul rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato; violazione della libertą di espressione di un pubblico impiegato.
I provvedimenti adottati nei confronti di un docente di una scuola universitaria professionale per avere distribuito un volantino ai membri del Parlamento cantonale - riprensione e destituzione da una funzione dirigenziale - costituiscono una restrizione inammissibile della libertą di espressione (consid. 3).