Regesto
Liberalitą tra vivi; collazione (art. 626 segg. CC).
Applicabilitą dell'art. 626 cpv. 2 CC a seconda che si tratti di eredi legali, di eredi istituiti o di entrambi (consid. 4).
Conformemente alla dottrina dominante gli art. 626 segg. CC riguardanti l'obbligo di collazione non si applicano ai discendenti istituiti eredi per delle quote differenti da quelle previste dalla legge, riservata una diversa volontą del testatore (consid. 5a).