Regesto
Rivendicazione di un diritto di pegno su un conto corrente bancario: assegnazione del termine per agire in giudizio (art. 106 segg. LEF).
Il saldo di un conto corrente bancario costituisce un credito ordinario del titolare. Non trattandosi di un oggetto, la questione di sapere se il termine per agire in giudizio secondo gli art. 106 segg. LEF vada assegnato al rivendicante o al creditore non può essere risolta in base al criterio del possesso: spetta in tal caso all'Ufficio di esecuzione verificare se la pretesa (nella fattispecie un diritto di pegno) avanzata dal rivendicante appaia verosimile.