Regesto
Art. 33 cpv. 1 lett. a LADI: rischio aziendale normale.
- Secondo la giurisprudenza ciò che è prevedibile riveste un'importanza decisiva nella determinazione, di caso in caso, del rischio aziendale normale. Parimenti questo criterio vale per i grandi progetti di costruzione dove logicamente la prevedibilità di determinati pericoli può essere negata soltanto laddove l'impresa, che ne è colpita, non ha proceduto alle indagini da essa ragionevolmente esigibili; al riguardo bisogna pertanto tenere conto della natura del rischio particolare di opere di questo genere e del rigore delle esigenze imposte alle indagini preliminari.
- In casu, trattandosi di un'impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l'afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non è stato imputato al rischio aziendale normale.