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Regesto

Art. 16 LPGA; determinazione del reddito senza e con invalidità sulla base della Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; base statistica determinante in caso di esperimento di una perizia giudiziaria con attribuzione di una rendita scalata nel tempo.
Da un punto di vista temporale, nell'ambito del raffronto dei redditi rispetto alla nascita del diritto alla rendita occorre considerare i dati pubblicati più recenti (conferma della giurisprudenza). L'esperimento di una perizia giudiziaria, avente come conseguenza l'annullamento della decisione di rifiuto della rendita e il conferimento a titolo retroattivo di una rendita scalata nel tempo, comporta l'applicazione per analogia delle regole sulla revisione. Se, in un tale contesto, il tribunale statuisce sul diritto alla rendita per un periodo che oltrepassa la data della decisione nell'ambito dell'estensione temporale dell'oggetto della contestazione, allora per lo scaglionamento della rendita è determinante la tabella RSS pubblicata più recente al momento del giudizio del tribunale (consid. 5.2).

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referenza

Articolo: Art. 16 LPGA