Regesto
Rapporto analogo all'assegno; azione fondata sull'indebito arricchimento (art. 62 CO).
Le regole sull'indebito arricchimento dedotte dalla giurisprudenza in materia di assegno (DTF 116 II 691 consid. 3b/aa) sono applicabili anche nel caso in cui il mutuante e il mutuatario hanno designato, come domicilio di pagamento della somma mutuata, un terzo senza alcun vincolo contrattuale con il mutuante. Se il contratto fra il mutuatario e il terzo è viziato, il mutuante non dispone dell'azione fondata sull'indebito arricchimento (consid. 3).