Regesto
Art. 70 cpv. 2 Cost.; art. 6 cpv. 1 e art. 17 cpv. 2 Cost./FR ; libertà di lingua, lingua ufficiale e lingua di procedura.
A prescindere da quella che è la lingua della procedura, l'art. 17 cpv. 2 Cost./FR permette alla persona interessata di rivolgersi al Tribunale cantonale nella lingua ufficiale di suo gradimento, ovvero in tedesco o in francese. Il Tribunale cantonale non può imporre quale condizione alla ricevibilità del ricorso la traduzione di un atto redatto in una lingua ufficiale che non è quella della procedura (consid. 3-8).