Regesto
Art. 316c cpv. 2 LEF; credito del commissario per la sua attivitā durante la moratoria.
Il credito del commissario per l'attivitā da lui svolta durante la moratoria costituisce un debito della massa nel susseguente fallimento? L'art. 316c cpv. 2 LEF č comunque applicabile soltanto ove un concordato con abbandono dell'attivo sia giā stato previsto durante la moratoria concordataria e ne sia stata fatta menzione nella pubblicazione della moratoria (consid. 2) (conferma della giurisprudenza).