Regesto
Art. 48 cpv. 2 LAI, 88bis cpv. 1 OAI. Art. 87 cpv. 3 e 4 OAI .
- L'art. 88bis cpv. 1 OAI č solo applicabile quando una rendita in corso deve essere aumentata (consid. 1b).
- L'art. 48 cpv. 2 LAI determina il termine retroattivo di inizio della prestazione, nel caso di una nuova domanda susseguente a una precedente decisione di rifiuto della rendita (consid. 4).
- Scopo dell'art. 87 cpv. 4 OAI (consid. 2a).
- Cosa devono esaminare l'amministrazione e il giudice nell'ambito della ricevibilitā di una nuova domanda? (Consid. 2b, c.)
- Con la nuova domanda l'amministrazione e il giudice devono dal profilo materiale esaminare se - come in caso di revisione secondo l'art. 41 LAI - il grado di invaliditā ha subito una modificazione e, inoltre, se ormai č data invaliditā di misura pensionabile (consid. 2b, c).
- Quando č data modificazione rilevante secondo l'art. 87 cpv. 3 OAI? (Consid. 3.)
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 48 cpv. 2 LAI,
art. 88bis cpv. 1 OAI,