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Regesto

Estinzione del diritto di pegno (art. 888 CC).
Il possesso del pegno è condizione della costituzione e del mantenimento del relativo diritto. La restituzione della cosa al datore del pegno comporta di regola l'estinzione del diritto. L'art. 888cpv. 2 CC regola un'eccezione e deve essere pertanto interpretato restrittivamente.

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referenza

Articolo: art. 888 CC