Regesto
Art. 3 cpv. 2 LPGA; art. 13 cpv. 1 e 2 LAI ; art. 3 OAI; art. 1 e 2 cpv. 2 e 3 OIC ; n. 178 dell'allegato all'OIC; infermitā congenita; necessitā di un'operazione come condizione del diritto ai provvedimenti sanitari.
Il criterio della necessitā di un'operazione indicato nel n. 178 dell'allegato all'OIC ("Torsione tibiale interna e esterna, a contare dal compimento di 4 anni, per quanto l'operazione sia necessaria") serve a qualificare un particolare grado di gravitā della sofferenza ed esclude disturbi di poco conto. Solo in presenza di una precisa terapia, la cui necessitā deve essere valutata da un medico specialista, si realizza un'infermitā congenita la cui terapia č assunta dall'assicurazione invaliditā (consid. 3-5).