Regesto
Art. 73 cpv. 1 e 41 cpv. 1 LPP, art. 127 e 128 CO : Prescrizione. La proposizione dell'azione giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP non è soggetta a termine. Le pretese d'un affiliato fondate sulla legge o sul regolamento dell'istituto di previdenza non si estinguono, per decorrenza di termine, che in virtù della prescrizione (consid. 4).
Art. 23 LPP: Rendita d'invalidità e diritto transitorio. L'erogazione di una rendita d'invalidità in virtù della LPP presuppone, di principio, la costituzione di un avere di vecchiaia acquisito dopo il 1o gennaio 1985 (consid. 5b).