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Regesto

Art. 124 Cost., art. 12 segg. LAV, art. 2 segg. OAVI, art. 3a segg. LPC; indennizzo secondo la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati, presa in considerazione di prestazioni di terzi, accertamento della situazione economica della vittima, interesse del danno.
Contrariamente al tenore letterale della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati, le prestazioni ricevute dalla vittima a titolo di risarcimento del danno materiale devono essere dedotte dall'indennitā anche quando siano giā state considerate nel calcolo dei redditi determinanti secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditā (consid. 2).
Per determinare in quale misura una vittima minorenne che vive con la madre abbia diritto a un'indennitā a titolo di aiuto alle vittime di reati occorre tenere conto anche della situazione economica della genitrice (consid. 3).
L'indennitā secondo la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati comprende pure l'interesse del danno (consid. 4).

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Articolo: Art. 124 Cost.