Regesto
Art. 99 cpv. 1, art. 97 cpv. 2 e art. 105 cpv. 3 LTF ; inammissibilitą di nova in materia di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare e dell'assicurazione contro gli infortuni.
Anche nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare e dell'assicurazione contro gli infortuni possono essere addotti fatti nuovi e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dą motivo la decisione dell'autoritą inferiore (consid. 2 e 3).