150 V 57
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 1 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (in vigore dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2022) in relazione con l'art. 25 cpv. 1, seconda frase, LPGA; art. 24 LFiS-COVID-19 (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2022); condono dell'obbligo di restituzione delle indennità di perdita di guadagno COVID indebitamente riscosse; riconoscimento di un credito COVID-19 come capitale proprio o capitale di terzi.
Esame del criterio delle gravi difficoltà nel caso in cui una persona giuridica richieda il condono dell'obbligo di restituzione delle indennità di perdita di guadagno COVID indebitamente riscosse (consid. 5.1-5.3.4).
Nell'esaminare la questione dell'esistenza di un sovraindebitamento o del suo rischio imminente, i crediti COVID-19 devono essere presi in considerazione - nonostante la norma dell'art. 24 LFiS-COVID-19 - come capitale di terzi (consid. 5.4.1-5.4.3).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 24 LFiS-COVID-19