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Regesto

Infermitā congenite che danno diritto a prestazioni.
L'art. 13 cpv. 2, 1a frase, LAI attribuisce al Consiglio federale un'estesa competenza di designare, tra le infermitā congenite in senso medico, quelle per le quali debbono essere accordate le prestazioni secondo l'art. 13 LAI (infermitā congenite ai sensi della LAI).
La cifra 404 OIC č conforme alla legge.

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referenza

Articolo: art. 13 LAI