Regesto
Art. 104 cpv. 2 CPP; altre autoritā a cui č possibile conferire diritti di parte.
La nozione di autoritā giusta l'art. 104 cpv. 2 CPP deve, in linea di massima, essere intesa in senso restrittivo. Č irrilevante che l'organizzazione sia costituita secondo il diritto pubblico o privato. Determinante č piuttosto che le sia affidato l'adempimento di un compito di diritto pubblico di pertinenza dell'ente pubblico, che disponga in tale ambito di prerogative di pubblico imperio, che la gestione e la contabilitā afferenti i suoi compiti pubblici soggiacciano alla vigilanza statale, che l'organizzazione sia quindi sufficientemente legata all'ente pubblico e che la sua attivitā di diritto pubblico sia finanziata dallo Stato (consid. 2).