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Regesto

Realizzazione di una parte di comunione ereditaria; art. 609 CC e 12 RDC.
Ove la procedura di divisione sia già in corso e un creditore domandi la realizzazione della parte ereditaria pignorata, l'Ufficio delle esecuzioni presenta, in suo luogo, la richiesta prevista dall'art. 609 CC e tendente a far intervenire l'autorità nella divisione.

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referenza

Articolo: art. 609 CC