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Regesto

Art. 99 lett. b OG; art. 7 cpv. 3 DEn; art. 1 lett. k OEn; proponibilitā del ricorso di diritto amministrativo in materia di indennitā per l'erogazione di energia elettrica da parte di produttori in proprio; condizioni di raccordo, calcolo della rimunerazione.
La decisione che determina la rimunerazione per la fornitura di energia elettrica č impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale; non si tratta infatti di una decisione concernente una tariffa ai sensi dell'art. 99 lett. b OG (consid. 1).
Nozione di produttore in proprio (consid. 3).
Applicabilitā dell'art. 7 cpv. 3 DEn anche a contratti di fornitura conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto sull'energia e relativi ad impianti giā esistenti al momento dell'adozione della normativa (consid. 5).
Calcolo dell'indennitā: applicabilitā dell'art. 7 cpv. 3 DEn anche a piccole centrali idroelettriche gestite da produttori in proprio; la relativa fornitura di energia elettrica va rimunerata ad un prezzo unitario, indipendentemente dal tipo di impianto, dall'etā di quest'ultimo (consid. 6a) o dalla regolaritā dell'offerta (consid. 6b). Il prezzo medio annuo di 16 cts/kWh stabilito dal Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie č una concretizzazione adeguata della rimunerazione stabilita all'art. 7 cpv. 3 DEn (consid. 6d).

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referenza

Articolo: art. 7 cpv. 3 DEn, Art. 99 lett. b OG