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Regesto

Rischio di confusione fra marche.
1. In una causa fondata sulla LMF e sulla LCS, il ricorso per riforma č ammissibile in applicazione delle due leggi senza riguardo al valore litigioso (consid. 1).
2. In materia di marche, il giudice deve limitarsi a statuire sui diritti delle parti; i diritti dei terzi restano riservati (consid. 1).
3. Puņ essere creata confusione a'sensi dell'art. 6 LMF anche utilizzando un solo elemento della marca depositata, purchč si tratti di un elemento caratteristico che concorra a rendere inconfondibile l'impressione di assieme (consid. 2a).
4. Le lettere VAC non provocano un immediato riferimento a vacuo o spazio vuoto; possono quindi essere utilizzate per designare il prodotto alimentare di una ditta, presentato in un imballaggio vuoto d'aria; in tal senso il segno č comunque rimasto individuale (consid. 2b e c).
5. Rischio di confusione, a'sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. d LCS, fra due etichette portanti il segno VAC (consid. 3).
6. Gli accertamenti e i divieti in applicazione della LMF e della LCS devono essere espressi in termini precisi. Non si puņ pretendere che il convenuto debba procedere ad un atto di apprezzamento per fissare i limiti del divieto giudiziale (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 6 LMF