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Regesto

Procedura; scambio di opinioni fra il Consiglio federale e il Tribunale federale, art. 96 cpv. 2 OG.
Una decisione del Consiglio federale presa su tutte le contestazioni di un ricorso, a seguito di un accordo sulla competenza intervenuto a conclusione di uno scambio di opinioni, non può essere riveduto dal Tribunale federale. La critica, secondo cui il Consiglio federale non avrebbe statuito su tutte le contestazioni, deve essere proposta a quest'ultima autorità mediante in'istanza di revisione (consid. 2).
Principio dell'attrazione delle competenze (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 96 cpv. 2 OG