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Regesto

1. Art. 269 PP. La riunione in un solo atto di un ricorso per cassazione e di un ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se i due rimedi di diritto sono trattati separatamente e indipendentemente l'uno dall'altro (consid. 1).
2. Art. 397 CP. La revisione può essere fondata su di una nuova perizia se questa è idonea a provare l'esistenza di fatti muovi (consid. 2).
3. Art. 13 CP. È consentito prescindere da una perizia psichiatrica supplementare ove appaia probabile che nessun fatto nuovo rilevante possa più essere accertato (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 269 PP, Art. 397 CP, Art. 13 CP