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Regesto

Art. 349 cpv. 2 CP; art. 350 n. 1 cpv. 2 CP.
Tutti coloro che hanno partecipato a un reato devono, di regola, essere perseguiti e giudicati nello stesso luogo. Ove uno di essi, agendo da solo, abbia commesso reati puniti con una pena altrettanto grave di quella prevista per i reati commessi collettivamente, il foro per tutti i partecipanti è quello del luogo in cui è stato compiuto il primo atto d'istruzione, anche se tale atto è stato compiuto per un reato commesso da un solo autore.

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referenza

Articolo: Art. 349 cpv. 2 CP, art. 350 n. 1 cpv. 2 CP