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Regesto

Art. 212 e 243 segg. CPC; potere decisionale dell'autorità di conciliazione; regole di procedura applicabili; massima dispositiva; mancata comparizione della parte convenuta.
L'autorità di conciliazione può, su richiesta dell'attore, emanare una decisione nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a 2'000 franchi; essa non è tuttavia obbligata a farlo, poiché l'art. 212 CPC le conferisce un grande margine di apprezzamento (consid. 3.3.1 e 6).
Se intende emanare una decisione nel senso dell'art. 212 CPC, l'autorità di conciliazione deve in linea di principio applicare le disposizioni generali del codice di procedura civile (art. 1 a 196 CPC) e assicurare il rispetto delle garanzie procedurali di rango costituzionale o convenzionale. In un tale caso le regole della procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) e, sussidiariamente, quelle della procedura ordinaria (art. 219 CPC) sono di principio applicabili (consid. 3.3.2). La procedura decisionale dell'art. 212 CPC segue, salvo eccezioni, la massima dispositiva (art. 247 CPC; consid. 5.3).
Tranne che nelle controversie di cui all'art. 200 CPC, l'autorità di conciliazione non può ordinare uno scambio di scritti, poiché l'art. 212 cpv. 2 CPC dispone che la procedura è "orale" (consid. 3.3.2). Il carattere orale della procedura decisionale (art. 212 cpv. 2 CPC) non significa tuttavia che l'autorità di conciliazione possa semplicemente ignorare una determinazione scritta depositata spontaneamente dalla parte convenuta (consid. 5.2).
L'autorità di conciliazione può emanare una decisione anche qualora la parte convenuta non sia comparsa all'udienza di conciliazione; l'art. 234 cpv. 1 CPC è applicabile in un tale caso (consid. 5.2).

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Articolo: art. 212 CPC, art. 212 cpv. 2 CPC, art. 1 a 196, art. 219 CPC seguito...