Regesto
Art. 15 cpv. 2 LMF, art. 15 cpv. 2 e 16 OMFC . Pubblicazione della registrazione di una marca.
1. Ove al momento della registrazione della marca l'ufficio stimi utili anche altre indicazioni, ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 OMFC (nella fattispecie, la menzione che la marca si č imposta nel pubblico), esso puň aggiungerle nella pubblicazione, nel quadro del suo potere d'apprezzamento (consid. 3a).
2. Circostanze in cui tale modo di procedere appare giustificato (consid. 3b).