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Regesto

Art. 204 CP, pubblicazioni oscene, distruzione degli oggetti.
1. L'oggetto osceno è pubblicato quanto è reso accessibile a una cerchia indeterminata di persone (consid. 4).
2. L'accusato non può argomentare che, in altri casi, la legge ha avuto una errata applicazione o non è stata punto applicata (consid. 5).
3. Quando un oggetto, per sè stesso osceno, presenta un vero interesse culturale, basta, per assicurarne la distruzione secondo l'art. 204 num. 3 CP, prendere i provvedimenti indispensabili per sottrarlo al pubblico in genere, limitandone l'accesso a una cerchia ben determinata di specialisti seri (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 204 CP