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Regesto

Imposta per la difesa nazionale sul reddito netto della società anonima. Tassazione di una società che ha dapprima acquistato tutte le azioni di un'altra società - ricevendole parzialmente in cambio di azioni proprie, emesse all'uopo -, e che in seguito, spirato il periodo di computo, ha assorbito, mediante fusione ai sensi dell'art. 748 CO, la società affiliata.
1. Gli apporti degli azionisti al capitale sociale non sono soggetti all'imposta sul reddito. Ciò vale anche par l'aggio d'emissione. La somma allibrata a tale titolo dalla ricorrente costituisce tuttavia un aggio esente da imposta soltanto nella misura in cui non eccede la differenza tra il valore nominale delle nuove azioni ed il valore in borsa delle azioni dell'altra società, ottenute in cambio (consid. 1-3).
2. Nella misura in cui eccede tale differenza, la somma allibrata va considerata come un profitto anticipato risultante dalla fusione, di cui deve essere tenuto conto ai fine della determinazione del reddito netto imponibile. Detto profitto è nondimeno computato come reddito proveniente da partecipazioni (privilegio delle holdings), ai sensi dell'art. 59 DIN (consid. 4-6).

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referenza

Articolo: art. 748 CO