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Regesto

Art. 11 cpv. 3 LADI; art. 5 cpv. 4 LAVS; art. 6 cpv. 2 lett. i e k, art. 6bis e art. 7 OAVS: Rilevanza giuridica, in materia di assicurazione contro la disoccupazione, delle indennitā di partenza accordate facoltativamente ma non aventi carattere di prestazioni previdenziali.
Secondo una direttiva dell'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro del 15 maggio 1998, applicabile con effetto retroattivo dal 18 marzo 1998, le indennitā di partenza accordate facoltativamente ma non aventi carattere di prestazioni previdenziali non sono prese in considerazione in materia di assicurazione contro la disoccupazione, prescindendo dalla loro qualifica sotto il profilo dell'AVS, di guisa che non hanno alcuna influenza sull'inizio e sull'ammontare dell'indennitā di disoccupazione.
Tale direttiva č contraria alla legge ma č applicata sistematicamente dall'amministrazione da quando č stata adottata; per questa ragione, il principio dell'uguaglianza di trattamento nell'illegalitā deve prevalere su quello della legalitā dell'attivitā amministrativa.

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Articolo: Art. 11 cpv. 3 LADI, art. 5 cpv. 4 LAVS, art. 6bis e art. 7 OAVS