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Regesto

Art. 12 cpv. 2 cifra 2 LAMI.
- La garanzia di pagamento concessa a un istituto ospedaliero rappresenta una garanzia di prestazioni della cassa nei confronti dell'istituto, ma non un impegno definitivo di prendere a carico le spese nei confronti dell'assicurato. In casi particolari tale garanzia puņ aver la portata di un impegno (consid. 3).
- In casu negata la ricorrenza di tali casi particolari e quindi della protezione della buona fede (consid. 4).