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Regesto

Art. 4 Cost.: Parità di trattamento. Quando una cassa malati costituisce un'altra cassa offrendo solo agli assicurati titolari di una assicurazione "pazienti privati" (come ai membri delle loro famiglie) la possibilità di passare a questa cassa a condizioni vantaggiose (consid. 2-4).
Art. 5 cpv. 1 LAMI e art 3 O III: Assicurazione dei membri della famiglia. Riservate le disposizioni sull'assicurazione collettiva, l'assicurazione contro le malattie, come organizzata nella LAMI, è un'assicurazione individuale. L'art. 3 O III, secondo il quale le casse non possono subordinare l'appartenenza di una persona a quella di un membro della sua famiglia, è conforme alla legge (consid. 4a).

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referenza

Articolo: Art. 4 Cost., Art. 5 cpv. 1 LAMI